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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 18 agosto 1992, n. 331)
Riordinamento delle organizzazioni turistiche

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1)
Pubblicata nel B.U. 1 settembre 1992, n. 36.

Art. 21 (Elenco dei consorzi turistici e modalità di iscrizione)

(1) È istituito presso la ripartizione provinciale competente in materia di turismo l'elenco provinciale dei consorzi turistici.

(2) Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco i consorzi turistici che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica privata ed adottato uno statuto, che si conformi ai principi approvati con regolamento di esecuzione, con il quale saranno stabiliti altri requisiti. I consorzi turistici devono obbligarsi ad incaricare un direttore che si occupi prevalentemente della gestione del consorzio.

(3) Per ottenere l'iscrizione nell'elenco, i consorzi presentano istanza alla ripartizione provinciale competente in materia di turismo, corredata da:

  1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
  2. bilancio preventivo con programma di attività;
  3. elenco nominativo dei soci e dei componenti degli organi sociali.

(4) L'iscrizione all'elenco è disposta con decreto dell'assessore provinciale competente.

(5) Le variazioni dello statuto sono comunicate entro quindici giorni alla ripartizione provinciale competente in materia di turismo, che ne verifica la conformità ai principi fissati nel regolamento; le variazioni nelle cariche sociali sono comunicate entro il medesimo termine.

(6) L'assessore provinciale competente, qualora accerti la mancanza di requisiti stabiliti con il regolamento di esecuzione, l'inosservanza dello statuto o una persistente inerzia, dispone la cancellazione del consorzio turistico dall'elenco. Contro tale provvedimento può essere presentato ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso.