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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 16 giugno 1992, n. 181)
Norme generali per la prevenzione degli incendi e per gli impianti termici

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1)

Pubblicata nel B.U. 30 giugno 1992, n. 27.

Art. 4 (Dichiarazione di conformità)

(1) Al termine dei lavori l'impresa costruttrice o installatrice deve depositare presso il comune competente una dichiarazione attestante che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e la relazione tecnica e che sono state rispettate le prescrizioni vigenti nelle materie di cui all'articolo 1.

(2) La conformità dell'opera alle norme di cui all'articolo 1 nei casi prescritti dalla legge è attestata dal verbale di collaudo eseguito da un tecnico iscritto al collegio od ordine professionale. Per gli edifici provinciali tale collaudo può essere effettuato anche da tecnici dell'ufficio competente in materia di prevenzione incendi, purché in possesso dei necessari requisiti professionali.2)

(3) Il progettista, l'impresa esecutrice dei lavori, il committente e nei casi previsti il direttore dei lavori ed il collaudatore, ciascuno limitatamente al proprio ambito di competenza, sono direttamente responsabili della corretta applicazione delle norme di prevenzione incendi e delle norme relative agli impianti termici.

2)

Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 6.