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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 16 giugno 1992, n. 181)
Norme generali per la prevenzione degli incendi e per gli impianti termici

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1)

Pubblicata nel B.U. 30 giugno 1992, n. 27.

Art. 17 (Norme transitorie)

(1) Le domande già presentate ai competenti uffici prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai fini del rilascio di pareri, di certificazioni, di licenze e autorizzazioni, sono istruite ed evase dagli stessi uffici in base alla previgente normativa, a meno che gli interessati non le ritirino e si avvalgano delle disposizioni di cui alla presente legge.

(2) I certificati di prevenzione incendi già rilasciati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelli che saranno eventualmente rilasciati ai sensi del comma precedente, vengono trasmessi d'ufficio al comune competente ed allegati alla licenza d'uso.

(3) Gli impianti termici i cui progetti e relazioni tecniche sono stati a suo tempo notificati all'Associazione Nazionale per il controllo della combustione - A.N.C.C.-sono da considerarsi in regola se conformi alla documentazione di progetto. Se questi impianti risultano difformi da tale documentazione o se vi sono state apportate modifiche rilevanti, i proprietari devono presentare ai sindaci dei comuni competenti una documentazione tecnica, conformemente alle procedure previste dalla presente legge.