In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 16 giugno 1992, n. 181)
Norme generali per la prevenzione degli incendi e per gli impianti termici

Visualizza documento intero
1)

Pubblicata nel B.U. 30 giugno 1992, n. 27.

Art. 11 (Conferenza dei servizi)  delibera sentenza

(1) Il direttore della Ripartizione provinciale protezione antincendi e civile:

  1. decide i ricorsi in materia di prevenzione incendi e impianti termici avverso le prescrizioni dell'ufficio provinciale competente in materia di prevenzione incendi e dei sindaci;
  2. concede deroghe alle norme di prevenzione incendi nei casi previsti dalla legge;
  3. esercita le attribuzioni previste dalla vigente normativa sui rischi di incidenti rilevanti;
  4. rilascia il nulla osta di fattibilità dell'attività di cui all'articolo 1, comma 6, lettera d), della legge 19 maggio 1997, n. 137;
  5. esercita i compiti e le funzioni del comitato tecnico di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
  6. esercita i compiti che riguardano il trasporto di sostanze pericolose, in quanto di competenza della Provincia autonoma di Bolzano.

(2) Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nell'esercizio dei compiti e delle funzioni di cui al comma 1, il direttore di ripartizione propone l'indizione di una conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.4)

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 135 del 06.04.2005 - Prevenzione di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
4)

L'art. 11 è stato sostituito dall'art. 2 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 6.