Pubblicata nel B.U. 30 giugno 1992, n. 27.
(1) Il direttore della Ripartizione provinciale protezione antincendi e civile:
(2) Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nell'esercizio dei compiti e delle funzioni di cui al comma 1, il direttore di ripartizione propone l'indizione di una conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.4)
L'art. 11 è stato sostituito dall'art. 2 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 6.