In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 13 maggio 1992, n. 131)
Norme in materia di pubblico spettacolo

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1)
Pubblicata nel B.U. 26 maggio 1992, n. 22.

Art. 4 (Requisiti oggettivi)

(1) L'autorizzazione può essere concessa qualora:

  1. nell'area interessata sia presente un'adeguata richiesta per un determinato tipo di spettacolo;
  2. il richiedente disponga di una idonea struttura per lo svolgimento dello stesso;
  3. non si oppongano ragioni di tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e quiete pubblica e dell'ambiente.