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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 13 maggio 1992, n. 131)
Norme in materia di pubblico spettacolo

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1)
Pubblicata nel B.U. 26 maggio 1992, n. 22.

Art. 11 (Vigilanza)  delibera sentenza

(1) Le funzioni di vigilanza sugli spettacoli e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge, del relativo regolamento di esecuzione e delle eventuali misure cautelative richieste, sono svolte dagli organi di polizia dello Stato ed amministrativa competenti.

(2) Il personale incaricato della vigilanza ordina l'immediata cessazione degli spettacoli ove ricorrano gravi inosservanze alla relativa autorizzazione rilasciata.

(3) Eventuali irregolarità riscontrate dagli organi preposti alla vigilanza sono comunicate, in sintonia con il riparto delle competenze effettuato dall'articolo 2, al sindaco ovvero al Presidente della giunta provinciale, che ne dispone l'eliminazione entro un congruo termine, ovvero la sospensione degli spettacoli, qualora necessario.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 298 del 18.08.2008 - Provvedimento di limitazione dell'orario di un locale da ballo - necessità di comunicazione di avvio del procedimento