Pubblicata nel B.U. 28 gennaio 1992, n. 4.
(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad emanare uno o più testi unici delle leggi provinciali e di quelle statali e regionali, applicabili ai sensi degli articoli 105 e 106 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, attinenti ai settori dell'igiene, della sanità pubblica e della tutela dell'ambiente.