Pubblicata nel B.U. 28 gennaio 1992, n. 4.
(1) Ai minori di 18 anni è vietato l’utilizzo di apparecchiature abbronzanti a raggi ultravioletti in solarium o strutture simili accessibili al pubblico, salvo prescrizione medica.
(2) È fatto obbligo ai conduttori delle strutture di cui al comma 1 di esporre il divieto in maniera visibile all’interno delle stesse.
(3) I conduttori delle strutture di cui al comma 1, che non rispettano quanto previsto dai commi 1 e 2, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.23)
L'art. 14/bis è stato inserito dall'art. 12, comma 1, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.