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In vigore al: 11/09/2012

c) LEGGE PROVINCIALE 20 marzo 1991, n. 71)
Ordinamento delle comunità comprensoriali

1)

Pubblicata nel B.U. 2 aprile 1991, n. 14.

Art. 1 (Natura giuridica)

(1) Sono costituite le seguenti comunità comprensoriali, quali enti di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, allo scopo di promuovere la valorizzazione e la tutela ambientale delle zone montane o parzialmente montane interessate, favorendo la partecipazione della popolazione allo sviluppo economico, sociale, culturale ed ecologico delle stesse:

  • a)  comunità comprensoriale della Val Venosta;
  • b)  comunità comprensoriale della Alta Val d' Isarco;
  • c)  comunità comprensoriale della Val Pusteria;
  • d)  comunità comprensoriale del Burgraviato;
  • e)  comunità comprensoriale della Val d' Isarco;
  • f)  comunità comprensoriale di Salto-Sciliar;
  • g)    2)
  • h)  comunità comprensoriale dell' Oltradige e della Bassa Atesina.

(2) La Giunta provinciale è autorizzata a delimitare gli ambiti territoriali delle comunità di cui al comma 1, secondo criteri di omogeneità geografica e socioeconomica, sentiti i consigli comunali interessati.

(3)  2)

(4) La Giunta provinciale, a seguito di mutate condizioni socio-economiche di zone del comprensorio o di dislocazione di servizi comuni o di modifiche ai collegamenti viari, può, su richiesta di singoli comuni e sentite le comunità interessate, autorizzare l'aggregazione di ambiti territoriali comunali o frazionali a comunità diversa da quella di appartenenza, purché confinante.

(4/bis) Le funzioni amministrative attribuite o delegate alle comunità comprensoriali secondo la vigente normativa sono esercitate dal Comune di Bolzano, cui sono erogati i corrispondenti finanziamenti. Il Comune di Bolzano subentra nei rapporti attivi e passivi e nella proprietà dei beni patrimoniali della soppressa comunità comprensoriale di Bolzano. 3)

2)

La lettera g) e il comma 3 sono stati abrogati dall'art. 51 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

3)

Il comma 4/bis è stato aggiunto dall'art. 43 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

Art. 2 (Compiti delle comunità comprensoriali)

(1) La comunità comprensoriale:

  • a)  persegue gli interessi comuni del comprensorio;.
  • b)  promuove e coordina iniziative per lo sviluppo culturale, sociale, economico ed ecologico, facendole valere nei confronti delle autorità competenti.

(2) La Provincia ed i comuni possono delegare alla comunità comprensoriale compiti di carattere sovracomunale.

(3) La comunità comprensoriale esercita inoltre funzioni attribuitele con legge provinciale.

Art. 3 (Statuto)

(1) La comunità comprensoriale è retta da uno statuto, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

(2) Lo statuto deve contenere, fra l'altro:

  • a)  l' individuazione dei comuni che ne fanno parte e della sede;
  • b)  l' indicazione degli scopi;
  • c)  le norme sulla composizione ed elezione indiretta degli organi;
  • d)  le attribuzioni degli organi;
  • e)  le norme sul funzionamento degli organi;
  • f)  l' ordinamento degli uffici e dei servizi;
  • g)  la partecipazione finanziaria dei comuni interessati;
  • h)  la consistenza patrimoniale;
  • i)  la designazione del tesoriere della comunità comprensoriale.

(3) Le deliberazioni di approvazione e di modificazione dello statuto sono adottate dal consiglio comprensoriale a maggioranza di due terzi dei componenti, e sono sottoposte alla approvazione della Giunta provinciale.

(4) Qualora la maggioranza qualificata di cui al comma 3 non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni. Lo statuto è approvato o modificato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 4 (Organi)  delibera sentenza

(1) Sono organi della comunità comprensoriale:

  • a)  il consiglio;
  • b)  la giunta;
  • c)  il presidente;
  • d)  il collegio dei revisori dei conti.

(2) I membri del consiglio comprensoriale sono eletti dai consigli dei comune partecipanti e possono essere scelti anche fra cittadini non facenti parte dei consigli comunali, purché abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali. Va assicurata la partecipazione delle minoranze politiche, compatibilmente con l'osservanza della disposizione di cui all'articolo 7, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279.

(3) La composizione del consiglio comprensoriale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistente nel territorio comprensoriale, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione. Nelle comunità comprensoriali con competenza sul territorio di comuni delle località ladine, va comunque garantita la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

(4) Il consiglio comprensoriale è rinnovato ogni cinque anni. La durata in carica del consiglio comprensoriale coincide con quella dei consigli comunali. Il consiglio comprensoriale resta in carica fino al suo nuovo insediamento.

(5) La Giunta provinciale determina le indennità spettanti agli amministratori delle comunità comprensoriali, entro i limiti massimi di quelle spettanti agli amministratori di comuni con popolazione corrispondente. 4)

massimeDelibera N. 2094 del 20.12.2010 - Comunità comprensoriali - Indennità di carica spettanti agli amministratori e compensi ai revisori dei conti
4)

Il comma 5 è stato sostituito dalla L.P. 17 giugno 1991, n. 17.

Art. 5 (Regolamenti)

(1) Nel rispetto della legge e dello statuto la comunità comprensoriale adotta regolamenti per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, e per l'esercizio delle funzioni.

Art. 6 (Controllo sugli atti)

(1) La vigilanza e la tutela sugli atti della comunità comprensoriale sono esercitate dalla Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 54, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e secondo la normativa vigente per i comuni.

Art. 7 (Personale)

(1) La comunità comprensoriale può disporre di proprio personale o avvalersi, in posizione di comando o di distacco, di personale dipendente dei comuni partecipanti o della Provincia.

(2) Per la disciplina dello stato economico e giuridico del personale dipendente si osservano le disposizioni della legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6. 5)

5)

Vedi anche l'art. 5, comma 3, della L.P. 27 dicembre 1993, n. 28:

(3) Il personale di ruolo e non di ruolo delle comunità comprensoriali, istituite con legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, è riscritto alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (C.P.D.E.L.) e all'Istituto nazionale assistenza dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.A.D.E.L.), rispettivamente all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.), con decorrenza dalla data di costituzione delle comunità medesime.

Art. 8 (Scioglimento di consorzi e comunità e trasferimento di funzioni)

(1) Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale provvede, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi e delle altre forme associative in atto, costituiti tra enti locali, e può sopprimerli ed attribuire le relative funzioni alle comunità comprensoriali, solo se essi esercitano funzioni rientranti tra quelle indicate nell'articolo 2.

Art. 9 (Norme finanziarie)

(1) Alle comunità comprensoriali spettano i finanziamenti previsti dalla vigente normativa in favore delle comunità montane, e dei consorzi tra enti locali per l'espletamento delle funzioni, la costruzione delle opere ed impianti pubblici, nonché per l'istituzione e gestione dei servizi di cui all'articolo 2.

(2) In caso di delega di funzioni alla comunità comprensoriale da parte di un ente pubblico, quest'ultimo mette a disposizione i necessari mezzi finanziari.

(3) I finanziamenti concernenti le spese correnti delle comunità comprensoriali sono posti a carico del fondo ordinario di cui all'articolo 4 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e sono stabiliti nell'ambito dell'intesa prevista dall'articolo 2 della legge stessa. 6)

6)

L'art. 9 è stato modificato dall'art. 15 della L.P. 13 ottobre 1993, n. 15.

Art. 10   7)

7)

Sostituisce l'art. 5, comma 2 della L.P. 11 giugno 1975, n. 27 e modifica l'art. 3, comma 6 della L.P. 21 luglio 1977, n. 21.

Art. 11 (Norma transitoria)

(1) Con effetto dal 1° luglio 1991 le comunità comprensoriali di cui all'articolo 1, succedono alle comunità montane, di valle o comprensoriali in atto alla stessa data, secondo la coincidenza o prevalenza di ambiti territoriali di competenza, che viene accertata con deliberazione della Giunta provinciale.

(2) Gli organi degli enti di cui al comma 1, in carica alla data del 1° luglio 1991, continuano ad espletare le loro funzioni fino a quando non sono eletti i nuovi consigli delle comunità comprensoriali. Le relative elezioni devono tenersi entro il 31 dicembre 1991.

(3) Le comunità comprensoriali di cui all'articolo 1 subentrano, con effetto dal 1° luglio 1991 in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi quelli di natura patrimoniale o demaniale, posti in essere dalle comunità montane, di valle o comprensoriale cui succedono.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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