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In vigore al: 11/09/2012

a) LEGGE PROVINCIALE 19 marzo 1991, n. 51)2)
Promozione dell'attività di cooperazione e della cultura di pace e di solidarietà

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1)
Pubblicata nel B.U. 2 aprile 1991, n. 14.
2)
Il titolo è stato sostituito dall'art. 13 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2.

Art. 2 (Attività)

(1) La Giunta provinciale promuove, ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le seguenti attività:

  • a)  elaborazione di studi, progettazione, fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, realizzazione di progetti di sviluppo integrati e attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all' articolo 1;
  • b)  impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell' attività di cooperazione allo sviluppo;
  • c)  formazione professionale e promozione sociale di cittadini dei paesi in via di sviluppo in loco, in altri paesi in via di sviluppo e in provincia, anche ai fini della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e formazione di personale provinciale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
  • d)  sostegno alla realizzazione di progetti ed interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l' invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo;
  • e)  attuazione di interventi specifici per promuovere lo sviluppo culturale e sociale e per migliorare la condizione femminile e dell' infanzia;
  • f)  promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell' ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra la Provincia ed i paesi in via di sviluppo con particolare riguardo a quelli tra i giovani.

(2) Nei casi di calamità, siccità, carestie, eventi di natura bellica e simili, la Provincia, su richiesta o d'intesa con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, al fine di alleviare le sofferenze delle popolazioni stesse, invia personale specializzato, anche volontario o messo a disposizione dagli enti territoriali della Provincia, attrezzature, anche sanitarie, medicinali, viveri e generi di conforto ed impiega mezzi aerei ed altri mezzi necessari ai trasporti. 4)

(3) Inoltre, la Provincia:

  • a)  assicura assistenza tecnica a organismi pubblici e privati operanti nel territorio provinciale, che realizzano interventi di cooperazione allo sviluppo;
  • b)  sostiene l' attività di organismi volontari di cooperazione allo sviluppo e promuove azioni di informazione ed educazione allo sviluppo, nonché azioni dirette a favorire il reinserimento dei volontari dopo il compimento del loro servizio di cooperazione nei paesi in via di sviluppo;
  • c)  cura l' armonizzazione a livello provinciale delle proposte di iniziative avanzate da organismi pubblici e privati operanti nel territorio provinciale per la cooperazione allo sviluppo;
  • d)  promuove iniziative che prevedono il coinvolgimento della popolazione e dei soggetti, pubblici e privati, operanti nel territorio provinciale e che valorizzano le potenzialità in provincia.
4)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 14 agosto 1996, n. 18.
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