Pubblicata nel B.U. 21 maggio 1991, n. 22.
(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere annualmente alle organizzazioni dei donatori di sangue, regolarmente costituite e funzionanti in provincia, una sovvenzione per le spese gestionali, associative e di propaganda.
(2) Per ottenere i benefici di cui al comma precedente le organizzazioni dei donatori di sangue operanti in provincia devono presentare apposita domanda all'amministrazione provinciale entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.
(3) La Giunta provinciale è altresì autorizzata a corrispondere alle organizzazioni dei donatori di sangue un contributo sotto forma di quota fissa per ogni sacca di sangue donato e messa a disposizione dei centri di prelievo operanti nell'ambito del servizio sanitario provinciale.
(4) La Giunta provinciale determina annualmente la quota fissa per ogni sacca di sangue donato di cui al comma 3.