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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 101)
Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale

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1)
Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1991, n. 19.

Art. 32 (Regolazione tavolare di vecchie pendenze)  delibera sentenza

(1) È autorizzata l'emanazione del decreto di espropriazione o di asservimento di immobili sui quali sono state realizzate opere pubbliche, a prescindere dalla procedura prevista dalla presente legge e dal pagamento dell'indennità, qualora dette opere esistano da più di vent'anni ovvero siano state realizzate in esecuzione della procedura espropriativa avviata, e non ancora conclusa, ai sensi di leggi anteriori a questa legge. I provvedimenti così emanati non pregiudicano i diritti riconosciuti dall'autorità giudiziaria.

(2) Il decreto di cui al comma 1 costituisce titolo ad ogni effetto per l'intavolazione del relativo diritto.50)

massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 250 del 01.07.2005 - Espropriazione di immobili su cui insistono opere pubbliche ultraventennali senza pagamento di un indennizzo
50)
L'art. 32 è stato aggiunto dall'art. 36 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.