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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 101)
Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale

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1)
Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1991, n. 19.

Art. 28 (Divieti)

(1) All'incaricato dell'esecuzione dell'opera o dell'intervento di pubblica utilità non è consentito, durante l'occupazione temporanea, di avvalersi del terreno per usi non indicati nel decreto di autorizzazione.