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In vigore al: 11/09/2012

b) LEGGE PROVINCIALE 15 aprile 1991, n. 101)
Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale

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1)

Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1991, N. 19.

Art. 30 (Occupazione per l'esecuzione di lavori dichiarati urgenti ed indifferibili)

(1) Per l'esecuzione di lavori dichiarati urgenti ed indifferibili, limitatamente alle opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche, alle strade pubbliche, alla sistemazione dei bacini montani, alle opere idrauliche, alle opere di protezione antivalanghe, alle opere concernenti le fognature, gli acquedotti ed i gasdotti, il Presidente della giunta provinciale, previa compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi e previo deposito dell'indennità di esproprio, può autorizzare con proprio decreto, da notificare ai proprietari e ad eventuali altri aventi diritto, l'occupazione d'urgenza dei fondi necessari all'esecuzione dei lavori.

(2) In tutti gli altri casi di lavori dichiarati urgenti ed indifferibili, il decreto di cui al comma 1 è emesso su conforme deliberazione della Giunta provinciale.

(3) L'indennità di occupazione è dovuta per ciascun anno nella misura dell'interesse legale dell'indennità di espropriazione determinata ai sensi degli articoli 8, 9, 13 e 14, e, per un mese o frazione di mese, nella misura di un dodicesimo dell'importo annuo risultante, a decorrere dalla data di emissione del decreto. All'indennità si applica la maggiorazione del 10% di cui all'articolo 6, comma 2.

(4) Qualora a giudizio dell'Ufficio estimo della Provincia, l'indennità di occupazione di cui al comma 3, risulti inadeguata, essa va determinata avuto riguardo alla durata dell'occupazione, alla diminuzione di valore del fondo in considerazione della natura, della coltura e di altre peculiarità, nonché all'eventuale perdita dei frutti.

(5) Entro 30 giorni dalla data di notificazione del decreto che determina l'indennità per la durata dell'occupazione temporanea, i proprietari e gli altri interessati possono proporre opposizione contro l'indennità nei modi indicati nell'articolo 15.

(6) Il decreto del Presidente della giunta provinciale perde efficacia qualora l'occupazione non avvenga entro sei mesi dalla data della sua emissione.

(7) L'occupazione non può essere in alcun caso protratta oltre cinque anni dalla data di emissione del decreto che l'autorizza.