(1) Fatta l'espropriazione, se l'opera o l'intervento di pubblica utilità non sono stati eseguiti o sono trascorsi i termini all'uopo concessi o prorogati, gli espropriati possono domandare all'autorità giudiziaria competente la pronuncia di decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e la restituzione dei beni espropriati verso pagamento del prezzo che viene determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 2.