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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 101)
Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale

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1)
Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1991, n. 19.

Art. 22 (Restituzione a seguito di mancata esecuzione dell'opera o di inefficacia dell'espropriazione)  delibera sentenza

(1) Fatta l'espropriazione, se l'opera o l'intervento di pubblica utilità non sono stati eseguiti o sono trascorsi i termini all'uopo concessi o prorogati, gli espropriati possono domandare all'autorità giudiziaria competente la pronuncia di decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e la restituzione dei beni espropriati verso pagamento del prezzo che viene determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 2.

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