In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 101)
Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1991, n. 19.

Art. 21 (Esclusioni)

(1) Le disposizioni degli articoli 19 e 20 non sono applicabili alle frazioni dei fondi che sono state dall'espropriante acquistate su richiesta del proprietario in forza dell'articolo 3, comma 4, e che rimangono disponibili dopo l'esecuzione dei lavori.

(2) Quando l'intero fondo non è stato occupato per l'esecuzione dell'opera o dell'intervento di pubblica utilità, è sempre applicabile il disposto dell'articolo 19.