(1) Le disposizioni degli articoli 19 e 20 non sono applicabili alle frazioni dei fondi che sono state dall'espropriante acquistate su richiesta del proprietario in forza dell'articolo 3, comma 4, e che rimangono disponibili dopo l'esecuzione dei lavori.
(2) Quando l'intero fondo non è stato occupato per l'esecuzione dell'opera o dell'intervento di pubblica utilità, è sempre applicabile il disposto dell'articolo 19.