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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 101)
Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale

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1)
Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1991, n. 19.

Art. 20 (Avviso e domanda)  delibera sentenza

(1) I terreni di cui al precedente articolo 19 vengono indicati con avviso pubblicato all'albo del Comune territorialmente competente per la durata di 90 giorni.

(2) I proprietari espropriati o gli aventi causa da essi, se intendono riacquistare la proprietà dei terreni di cui al comma 1, devono fare espressa dichiarazione da notificarsi all'espropriante ed al Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio. Nei 30 giorni successivi alla determinazione del prezzo devono provvedere al pagamento sotto pena di decadenza.37)

(3) Ove l'avviso anzidetto non venga pubblicato, i proprietari o gli aventi causa da essi possono rivolgersi al Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio, perché dichiari con proprio decreto che i beni non servono più all'opera o all'intervento di pubblica utilità.37)

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 385 vom 27.08.2004 - Enteignung - verwaltungsrechtliche und gerichtliche Retrozession (Heimfallrecht) - Verjährung
37)
I commi 2 e 3 sono stati modificati dall'art. 33 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.