In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

b) LEGGE PROVINCIALE 15 aprile 1991, n. 101)
Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale

Visualizza documento intero
1)

Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1991, N. 19.

Art. 24 (Interventi consentiti)

(1) Gli imprenditori ed esecutori di un'opera dichiarata di pubblica utilità possono, fatte salve le norme sulla tutela del paesaggio, occupare temporaneamente i beni privati per estrarre pietre, ghiaia, sabbia o terra, per farvi deposito di materiale, per stabilire cantieri, magazzini ed officine, per praticarvi passaggi provvisori, per aprire canali di diversione delle acque e per altri usi necessari all'esecuzione dell'opera stessa. Per estrarre pietre, ghiaia, sabbia o terra non possono essere occupati i terreni chiusi da muri.