In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 101)
Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1991, n. 19.

Art. 18 (Accettazioni e pagamenti)

(1) Gli esercenti la potestà sul minore, i tutori, i curatori e gli altri amministratori delle persone indicate nell'articolo 17 possono, nell'interesse delle medesime, accettare l'indennità offerta dai richiedenti, e fissarla per privato accordo e fare la richiesta prevista dall'articolo 3, comma 4, purché tali dichiarazioni, richieste e privati contratti siano poi approvati secondo le norme del Codice Civile dall'autorità giudiziaria o amministrativa competente.

(2) Le somme depositate per indennità di espropriazione o di costituzione di servitù spettanti alle persone indicate nell'articolo 17, non possono essere esatte se non con l'osservanza delle formalità prescritte dalle leggi civili.