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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 101)
Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale

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1)
Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1991, n. 19.

Art. 17 (Autorizzazioni ed approvazioni)

(1) Se tra i fondi da espropriarsi o asservirsi, si trovano beni appartenenti a minori, inabilitati, interdetti, assenti, persone giuridiche ed altre persone alle quali non sia consentita la facoltà libera di alienare gli immobili, per la legalità dell'alienazione forzata di tali beni o per la costituzione coattiva di servitù non è necessaria alcuna particolare autorizzazione, salvo quanto disposto dall'articolo 18.

(2) Trattandosi di beni spettanti ad enti soggetti al controllo dell'autorità amministrativa, l'accettazione, la richiesta ed i privati accordi sono soggetti all'approvazione amministrativa nel modo stabilito per le transazioni. Non è necessaria alcuna approvazione per l'accettazione delle indennità, qualora queste siano state determinate a mezzo di perizia dell'Ufficio estimo provinciale.