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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 101)
Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale

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1)
Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1991, n. 19.

Art. 5 (Decreto dirigenziale)  delibera sentenza

(1) Entro 60 giorni dal ricevimento degli atti, il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio, con proprio decreto che costituisce provvedimento definitivo, dichiara la pubblica utilità, nonché, ove occorre, l'urgenza e l'indifferibilità delle opere e degli interventi previsti nella relazione, e determina l'indennità di espropriazione o di costituzione coattiva di servitù, da corrispondersi agli aventi diritto.

(2) Se la domanda è presentata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il decreto dirigenziale è emesso previa deliberazione della Giunta provinciale.

(3) Nel decreto sono indicati, a pena di nullità, i termini entro i quali devono essere compiute le espropriazioni o costituite le servitù coattive, rispettivamente iniziati e ultimati i relativi lavori, salvo che si tratti di interventi di pubblica utilità senza esecuzione di lavori.

(4) Se la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità delle opere e degli interventi discende da norma di legge speciale o da provvedimento di altra autorità competente, ne è fatta espressa menzione nel decreto di cui al comma 1.

(5) I termini di cui al comma 3 possono essere prorogati dal Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio per casi di forza maggiore o per altre ragioni indipendenti dalla volontà del richiedente, ma sempre con determinata prefissione di tempo.

(6) Trascorsi i termini di cui ai commi 3 e 5, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace e non può procedersi alle espropriazioni o alla costituzione coattiva di servitù se non in forza di una nuova dichiarazione ottenuta nelle forme prescritte.

(7) Qualora la legge abbia fissato il termine per l'esecuzione di un'opera o di un intervento pubblico, questo può essere prorogato con decreto del Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio per un tempo non eccedente un terzo di quello previsto o concesso, salvo che nella legge stessa il termine non sia stato dichiarato perentorio o si sia disposto altrimenti.

(8) Con il decreto di cui al comma 1 si avvisa altresì dell'avvenuto deposito della relazione di determinazione delle indennità nella segreteria del comune interessato.8)

(9) Il decreto viene notificato ai proprietari colpiti, agli eventuali altri interessati ed al richiedente diverso dalla Provincia, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili ovvero a mezzo del messo notificatore provinciale o del messo comunale.9)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 178 del 20.04.2006 - Espropriazione per pubblica utilità - decreto ex art. 5 L.P. n.10/1991 adottato dopo la realizzazione delle opere
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 175 del 30.03.2004 - Legittimazione attiva all'impugnazione degli atti espropriativi - decreto di stima per conguaglio - errore scusabile - decreto definitivo di esproprio adottato tardivamente
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 366 del 29.08.2003 - Espropriazione per pubblica utilità - non serve notifica del decreto di occupazione ai locatari
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 64 del 02.02.2002 - Competenza e giurisdizione - espropriazione per pubblica utilità - indicazione dei termini di inizio e ultimazione dei lavori
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 190 del 23.07.2001 - Pianificazione urbanistica - imposizione di vincoli - indennità - dichiarazione di pubblica utilità
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 145 del 22.05.2000 - Espropriazione - dichiarazione di pubblica utilità - scadenza dei termini - Improcedibilità di un ricorso giurisdizionale avverso un atto divenuto inefficace
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 282 vom 28.09.1998 - Anfechtung des Voraktes - betrifft automatisch auch Folgeakten Enteignung - 15 tägige Frist für Einwände im Interesse der Eigentümer festgesetzt
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 10.03.1997 - Indicazioni di piano urbanistico comunale - giustificano dichiarazione di pubblica utilitàInammissibiltà di proposte di permuta in materia di espropriazioneDiscrezionalità della scelta dell'amministrazione - sufficiente motivazioneIndennità di esproprio - è determinata dall'ufficio estimo provinciale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 266 del 04.10.1996 - Natura del decreto di stima dell'indennità di esproprio - impugnazione - giurisdizione a seconda dei capi impugnati
8)
L'art. 5, comma 8, è stato così sostituito dall'art. 38, comma 3, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4. Vedi anche le norme transitorie di cui all'art. 47, comma 3, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
9)
L'art. 5 è stato modificato dall'art. 31 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4, e dall'art. 10 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.
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