(1) Il promotore dell'esproprio interessato all'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera deposita presso l'autorità espropriante una relazione esplicativa dell'opera o dell'intervento da realizzare, le mappe catastali, sulle quali sono individuate le aree da espropriare, l'elenco dei proprietari iscritti nei libri fondiari riguardo alle singole particelle edificiali o fondiarie interessate, nonché le planimetrie dei piani urbanistici vigenti.
(2) L'autorità espropriante invia ai proprietari tavolari l'avviso dell'avvio del procedimento, con l'avvertimento che essi hanno la facoltà di prendere visione della documentazione di cui al comma 1 presso il comune nel cui territorio si trova il bene. Le comunicazioni relative a espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio, possono essere inviate all'amministratore del condominio. Un apposito avviso deve essere, inoltre, pubblicato sul sito informatico dell'autorità espropriante.
(3) In caso di irreperibilità del proprietario, la comunicazione di cui al comma 2 è sostituita da un avviso affisso per 20 giorni consecutivi all'albo del comune in cui si trova il bene.
(4) Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, gli interessati possono presentare osservazioni scritte, da depositarsi presso l'autorità espropriante o il comune. Decorso tale termine, il sindaco o la sindaca trasmette la documentazione al promotore dell'espropriazione entro i successivi 15 giorni.
(5) Con le osservazioni di cui al comma 4, il proprietario dell'area può chiedere l'espropriazione anche delle frazioni residue dei suoi beni, che non sono state prese in considerazione, qualora ne sia disagevole l'utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporne un'agevole utilizzazione.
(6) L'autorità espropriante si pronuncia sulle osservazioni con il decreto di cui all'articolo 5.6)