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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 101)
Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale

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1)
Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1991, n. 19.

Art. 16 (Procedura di espropriazione abbreviata)

(1)Se un'area, in base alle indicazioni di piano urbanistico, di piano di attuazione o di piano di recupero, è soggetta all'espropriazione, la Provincia e gli altri enti pubblici competenti all'esecuzione delle opere, impianti o servizi, o loro concessionari, possono procedere alla determinazione dell'indennità di espropriazione o di costituzione coattiva di servitù spettante agli aventi diritto ai sensi degli articoli 7/quater, 7/quinquies, 8, 10, 13 e 14.33)

(2) Su richiesta conforme dell'ente procedente, dei proprietari ed altri aventi diritto, che dichiarano l'intervenuta accettazione dell'indennità determinata in loro favore, nonché il relativo pagamento, viene emesso il decreto definitivo di espropriazione o di costituzione coattiva di servitù . La richiesta deve essere corredata da una dichiarazione del proprietario, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la proprietà, la piena disponibilità e libertà da oneri dell'immobile oggetto di esproprio o di asservimento, nonché contenente l'obbligo di non effettuare sullo stesso alcun atto di disposizione, né di costituzione di diritti a favore di terzi.34)35)

(3) Con le modalità di cui ai commi 1 e 2, può essere pronunciata l'espropriazione o la costituzione coattiva di servitù di beni immobili, già di proprietà di enti pubblici o enti pubblici economici e non più utilizzati ai fini istituzionali degli stessi, idonei al perseguimento di fini istituzionali della Provincia, degli enti locali e di altri enti di diritto pubblico, previo accertamento della compatibilità dell'utilizzo dei beni con la loro destinazione urbanistica e riconoscimento della pubblica utilità del relativo intervento, da pronunciarsi nel decreto d'esproprio.34)

33)
L'art. 16, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 14, comma 6, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
34)
I commi 2 e 3 sono stati modificati dall'art. 32 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.
35)
L'art. 16, comma 2, è stato così modificato dall'art. 14, comma 5 e 7, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.