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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 101)
Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale

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1)
Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1991, n. 19.

Art. 13 (Maggiorazioni dell'indennità di espropriazione)

(1) Se l’area da espropriare è coltivata direttamente dal proprietario o appartiene ad una azienda agricola condotta dal proprietario, l’indennità di cui all’articolo 7/quater, commi 1 e 2, è moltiplicata per il coefficiente 3.28)

(2) Ai fini dell'applicazione della maggiorazione, nonché della determinazione dell'indennità spettante ad affittuari, mezzadri, coloni parziari, compartecipanti o concessionari di beni di uso civico eventualmente aventi diritto, di cui all'articolo 14, i proprietari devono presentare una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti il tipo di conduzione dei fondi, nonché, ove sia il caso, la durata del rapporto di affitto o di concessione.29)

28)
L'art. 13, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 12 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2, e successivamente dall'art. 8, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 9.
29)
L'art. 13, comma 2, è stato così modificato dall'art. 14, comma 5, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.