(1) Ai soggetti espropriati spetta, oltre all’indennità di espropriazione, una somma pari a quella pagata dagli stessi per qualsiasi imposta relativa all’ultimo trasferimento dell’immobile, precedente all’espropriazione, nonché a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; il rimborso è effettuato dietro presentazione di idonea documentazione da produrre entro il termine di cui all’articolo 6, comma 1.23)