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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 101)
Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale

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1)
Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1991, n. 19.

Art. 8/bis (Rimborsi)

(1) Ai soggetti espropriati spetta, oltre all’indennità di espropriazione, una somma pari a quella pagata dagli stessi per qualsiasi imposta relativa all’ultimo trasferimento dell’immobile, precedente all’espropriazione, nonché a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; il rimborso è effettuato dietro presentazione di idonea documentazione da produrre entro il termine di cui all’articolo 6, comma 1.23)

23)
L'art. 8/bis è stato inserito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 9.