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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 101)
Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale

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1)
Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1991, n. 19.

Art. 8 (Indennità per le aree edificate)  delibera sentenza

(1) L’indennità di espropriazione per le aree su cui esistono edifici, impianti o opere di urbanizzazione consiste nel valore venale al momento dell’emissione del decreto di cui all’articolo 5. Se la costruzione è stata eseguita senza concessione edilizia, o in contrasto con essa, o in base ad una concessione edilizia annullata, e non è stata ancora applicata la sanzione pecuniaria prevista dal vigente ordinamento urbanistico provinciale o da quello di tutela del paesaggio, l’indennità spetta per la sola area determinata ai sensi dell’articolo 7/quinquies. La regolarità totale o parziale delle eventuali costruzioni esistenti è documentata dal comune nel cui territorio si trovano gli edifici. 22)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 329 del 20.09.2005 - Pianificazione urbanistica - previsione zone per attrezzature collettive - reiterazione vincoli - motivazione specifica - indennizzo
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 315 vom 05.08.1997 - Annahme des Enteignungsentschädigung - Verlust der RekursmöglichkeitEnteignungsverfahren - Berücksichtigung aller Einwände der Beteiligungsberechtigten
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 80 del 19.03.1996 - Determinazione dell'indennità di espropriazione - Violazione dei parametri statutari
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 530 del 12.05.1988 - Determinazione dell'indennità di esproprio di terreni agricoli senza attitudine edificatoria
22)
L'art. 8 è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 9. Vedi anche le norme transitorie di cui all'art. 47, comma 3, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.