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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 101)
Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale

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1)
Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1991, n. 19.

Art. 7/quinquies (Indennità per le aree edificabili)  delibera sentenza

(1) Per le aree edificabili l’indennità di espropriazione è determinata in misura pari al valore venale del bene al momento dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 5.

(2) L’indennità di cui al comma 1 è ridotta del 25 per cento quando l’espropriazione è finalizzata all’insediamento di attività produttive su iniziativa pubblica nonché quando è finalizzata alla realizzazione di altri interventi di riforma economico-sociale.

(3) Nelle zone di espansione per l’edilizia residenziale in cui parte della cubatura è destinata all’edilizia residenziale privata, per le aree destinate all’edilizia abitativa agevolata, alle relative opere di urbanizzazione ed ai servizi complementari l’indennità di cui al comma 1 è ridotta del 50 per cento in ragione del plusvalore delle aree destinate all’edilizia residenziale privata. Per la quota parte delle aree delle zone d’espansione eventualmente ceduta in eccesso rispetto a quanto previsto dall’articolo 37, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, l’indennità di espropriazione corrisponde al valore venale del bene.

(4) Per le aree destinate a servizi e attrezzature di interesse generale il valore venale è determinato tenendo conto delle caratteristiche dei terreni, del loro inserimento nel tessuto urbanistico e della destinazione urbanistica dei terreni circostanti.

(5) Nel caso di espropriazione di aree destinate alla realizzazione di impianti di telecomunicazione, l’indennità di espropriazione corrisponde ai valori di cui al comma 2. Laddove non venga svolta solo un’attività istituzionale ma anche un’attività di tipo produttivo, se ne dovrà tenere conto per la determinazione dell’indennità dovuta per l’imposizione della servitù. Lo stesso vale anche per impianti già attivi, il cui esercizio è stato ampliato successivamente all’imposizione della servitù per un’attività di tipo produttivo.

(6) Nel caso di espropriazione di aree, anche edificate, finalizzate al conseguimento di obiettivi di equilibrio e di sviluppo socio-economico e produttivo e alla conservazione o al miglioramento del livello occupazionale, concessionabili, anche parzialmente, per un periodo comunque non superiore a 30 anni, nel rispetto delle procedure comunitarie, e per un canone determinato tra il due ed il quattro per cento dell’indennità di espropriazione in ragione dell’ubicazione e dell’andamento del ciclo congiunturale, l’indennità di espropriazione corrisponde ai valori di cui al comma 2.21)

massimeDelibera N. 751 del 03.05.2010 - Criteri per la determinazione dell'indennità di esprorio di aree edificabili di cui all'articolo 7/quinquies della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10
21)
L'art. 7/quinquies è stato inserito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 9.