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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 101)
Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale

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1)
Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1991, n. 19.

Art. 6/bis (Pagamenti in acconto sulle indennità)

(1) Può essere pagato un acconto fino all'80 per cento sulle indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza, previste dalla normativa vigente, anche se determinate a titolo provvisorio, in favore degli aventi diritto che dichiarino, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la proprietà e la piena disponibilità e libertà dell'immobile oggetto di espropriazione o di asservimento, nonché di obbligarsi a non effettuare sullo stesso bene alcun atto di disposizione o di costituzione di diritti a favore di terzi. Il destinatario del pagamento provvede a dichiarare, quando ne ricorrano le condizioni, anche la propria qualità di diretto coltivatore del suolo oggetto del procedimento espropriativo.12)

(2) Il pagamento, a titolo provvisorio, delle indennità previste in favore dell'affittuario, mezzadro, colono parziario, compartecipante o concessionario di bene di uso civico, avviene con le modalità indicate nell'articolo 14.

(3) Il pagamento in acconto dell'indennità di cui al presente articolo può essere disposto solo per aree di estensione superiori a 100 metri quadrati ovvero qualora l'indennità superi l'importo di lire 1.000.000, salvo giustificato motivo.

(4) Tutte le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, previste dalla presente legge, esonerano da ogni responsabilità i funzionari, gli incaricati o comunque i titolari degli uffici a ciò delegati, che dispongono il pagamento delle somme di cui alla presente legge.13)12)

12)
I commi 1 e 4 dell'art. 6/bis sono stati così modificati dall'art. 14, comma 3, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
13)
L'art. 6/bis è stato inserito dall'art. 12 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.