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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 211)
Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi di acque pubbliche e private

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1)

Pubblicata nel B.U. 27 dicembre 1990, n. 57.

Art. 7 (Norme transitorie)

(1) I proprietari o gestori di sbarramenti ed invasi di acque pubbliche o private, di cui al comma 1 dell'articolo 3, non regolarmente autorizzati ai sensi del D.P.R. 1 novembre 1959, n. 1363, e in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, devono inoltrare all'Ufficio provinciale dighe entro sessanta giorni dalla predetta data denuncia dell'esistenza delle opere, ed entro trecentosessantacinque giorni tutti gli atti progettuali o una descrizione delle opere stesse, nonché l'atto di collaudo delle medesime, rilasciato da un tecnico abilitato.

(2) In mancanza degli atti di collaudo o qualora il collaudatore non garantisca la sicurezza dell'opera o dell'invaso, l'Ufficio dighe impone al proprietario o gestore dello sbarramento o invaso lo scarico di quest'ultimo o l'eliminazione dello sbarramento di ritenuta (diga o traversa) o fa adottare le misure cautelari ritenute necessarie per garantire la sicurezza pubblica.

(3) In base agli atti di collaudo, il Direttore dell'Ufficio dighe rispettivamente la Commissione provinciale dighe può imporre al proprietario o gestore dello sbarramento o dell'invaso gli oneri di vigilanza di cui all'articolo 5, comma 2.

(4) Lo scarico degli invasi e l'eliminazione degli sbarramenti, nonché l'adozione delle misure cautelari, di cui al comma 2, possono essere eseguiti d'ufficio a spese degli interessati, su ordinanza del Direttore dell'Ufficio dighe.