In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 211)
Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi di acque pubbliche e private

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1)

Pubblicata nel B.U. 27 dicembre 1990, n. 57.

Art. 6 (Sanzioni)

(1) Chiunque costruisce o gestisce un'opera disciplinata dalla presente legge, senza averne ottenuto le preventive approvazioni o autorizzazioni, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 4.028 a Euro 8.055.4)

(2) Chiunque pone in esercizio un'opera disciplinata dalla presente legge senza il prescritto nullaosta, di cui all'articolo 5, comma 5, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 403 a Euro 2.417.4)

(3) Chiunque non ottempera, nei termini prescritti, all'esecuzione delle opere e all'adozione delle misure, di cui all'articolo 5, commi 2 e 7, e all'articolo 6, comma 2, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 806 a Euro 8.055.4)

(4) Chiunque omette la denuncia di cui all'articolo 7 soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 805 a Euro 4.026.4)

4)

Vedi l'art. 1, comma 24, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.