Pubblicata nel B.U. 27 dicembre 1990, n. 57.
(1) Il progetto esecutivo ed il foglio delle condizioni è approvato, a seconda delle rispettive competenze, dal Direttore dell'Ufficio dighe o dal presidente della commissione provinciale dighe.
(2) L'esecuzione dei lavori previsti nei progetti approvati è autorizzata dal Direttore dell'Ufficio dighe.