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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 211)
Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi di acque pubbliche e private

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1)

Pubblicata nel B.U. 27 dicembre 1990, n. 57.

Art. 3 (Approvazione dei progetti)

(1) Sulla base dei progetti di massima riguardanti opere di sbarramento di ritenuta (dighe o traverse) e semplici invasi di acque pubbliche o private il Direttore dell'Ufficio dighe decide, caso per caso, in relazione alle caratteristiche delle stesse e alle conseguenze per il territorio a valle, quali norme del D.P.R. 1 novembre 1959, n. 1363, modificato con D.M. 24 marzo 1982, vadano applicate e invita gli interessati a presentare la documentazione ritenuta necessaria.

(2) I progetti esecutivi, nonché il foglio delle condizioni relative alle opere con un invaso superiore a 10.000 metri cubi o altezza di oltre cinque metri sono sottoposti all'esame tecnico della Commissione provinciale dighe. Tale commissione viene nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:

  1. un funzionario tecnico dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, che la presiede;
  2. un funzionario tecnico dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste;
  3. un funzionario tecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
  4. un funzionario tecnico dell'Ufficio dighe;
  5. un funzionario tecnico dell'Ufficio acque pubbliche;
  6. un funzionario tecnico dell'Ufficio idrografico;
  7. il geologo del competente servizio provinciale, designato dal direttore della ripartizione competente.

(3) Funge da segretario un dipendente provinciale della qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

(4) I membri per la Commissione provinciale dighe sono iscritti d'ufficio nell'albo provinciale di collaudatori di opere pubbliche per le categorie specifiche.

(5) È in facoltà del Direttore dell'Ufficio dighe di sottoporre, per il parere, all'esame della Commissione provinciale dighe i progetti riguardanti gli sbarramenti ed invasi non compresi tra quelli di cui al comma 2.

(6) La Commissione provinciale dighe può preventivamente richiedere i pareri che risultassero opportuni agli uffici e servizi con attribuzioni e competenze specifiche nei settori interessati dalla costruzione o dall'esercizio degli sbarramenti ed invasi.

(7) La Commissione provinciale delibera validamente alla presenza di almeno cinque membri; i progetti si intendono approvati con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Il parere della Commissione è vincolante.

(8) La Commissione provinciale dighe esprime anche il parere di cui alla legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 21, in sostituzione della commissione tecnica in essa prevista, qualora un intervento, in base alle disposizioni vigenti, dovesse essere corredato anche del parere di questa Commissione.

(9) Per le incombenze di cui alla presente legge l'Ufficio dighe può avvalersi della consulenza di esperti ed istituti specializzati. Il relativo incarico è conferito dall'assessore competente con apposito disciplinare e la relativa spesa è impegnata con decreto assessorile.

(10) Al fine di garantire la sicurezza degli sbarramenti di cui al comma 2 dell'articolo 1, il sindaco del Comune territorialmente competente invita il proprietario o gestore dell'invaso ad incaricare un tecnico abilitato del controllo e della vigilanza.