Pubblicato nel Suppl. Ord., al B.U. 22 agosto 1989, n. 37.
Omissis.
(1) La Giunta provinciale, il Presidente e i componenti della Giunta provinciale possono assumere spese di rappresentanza connesse alle funzioni da essi esercitate, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.
(2) Per i fini di cui al comma 1 è autorizzato lo stanziamento di lire 220 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1989 (capitolo 11025).
(3) Gli stanziamenti a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabiliti dalla legge finanziaria annuale. 3)
Vedi l'art. 2 della L.P. 11 agosto 1994, n. 6:
Art. 2 (Spese riservate degli amministratori)
(1) Al Presidente ed ai membri della Giunta provinciale sono riconosciute spese riservate, connesse con l'esercizio della funzione, nei limiti d'importo stabiliti annualmente con legge finanziaria.
Riportata in nota 2 alla L.P. 24 dicembre 1970, n. 29.
Riportato in nota all'art. 6 della L.P. 7 novembre 1983, n. 41.
(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.