In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

b) LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1988, n. 331)
Piano sanitario provinciale 1988 - 1991

vedi regolamento di esecuzione: D.P.G.P. n. 19/1992
vedi regolamento di esecuzione: D.P.P. n. 6/2005
1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 30 agosto 1988, n. 39.

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1

(1) Continuano a trovare applicazione gli articoli 10, 15, 21, 21/bis, 22, 25/bis, 25/ter e 30 della presente legge. 2)

2)
L'art. 1 è stato sostituito dall'art. 57 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 2-8.   3)

3)
Abrogati dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

TITOLO II
Prime disposizioni di attuazione del piano

Art. 9   3)

3)
Abrogati dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 10 (Enti e istituzioni socio-sanitarie e assistenziali)

(1) Le unità sanitarie locali possono stipulare con enti e/o istituzioni di assistenza e beneficenza che gestiscono servizi socio-assistenziali apposite convenzioni, secondo lo schema-tipo deliberato dalla Giunta provinciale, per l'erogazione di prestazioni sanitarie non mediche.

Art. 11   4)

4)
Abrogato dall'art. 13 della L.P. 1° luglio 1993, n. 11.

Art. 12 (Organizzazione dei servizi gestiti dalle unità sanitarie locali)

(1) Sono abrogati gli articoli 12, 13 e 14 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1.

(2)  5)

(3)(4)  3)

(5)  6)

5)
Sostituisce la lettera A dell'art. 10, comma 1, della L.P. 2 gennaio 1981, n. 1.
3)
Abrogati dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.
6)
Sostituisce l'art. 18, comma 4, della L.P. 2 gennaio 1981, n. 1.

Art. 13-14.   3)

3)
Abrogati dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 15 (Intervento del difensore civico)

(1) Il difensore civico, istituito ai sensi della legge provinciale 9 giugno 1983, n. 15, può intervenire, a richiesta scritta dell'utente del servizio sanitario provinciale, qualora allo stesso non venga fornita adeguata giustificazione entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo ovvero persistano i fatti che hanno dato origine alle rimostranze.

(2) Il difensore civico segnala al presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale le irregolarità e le disfunzioni accertate, informandone l'utente che ha presentato reclamo e invitando il comitato di gestione a procedere ai sensi delle vigenti disposizioni nei confronti degli accertati ritardi, irregolarità o disfunzioni ed a rimuovere le cause che li hanno determinati. In caso di inerzia del comitato di gestione il difensore civico ne informa l'assessore competente per la sanità per gli opportuni provvedimenti.

(3) Copia della relazione annuale di cui all'articolo 5 della legge provinciale 9 giugno 1983, n. 15, viene inviata ai presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali.

Art. 16   3)

3)
Abrogati dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 17   7)

7)
Reca modifiche alla L.P. 2 gennaio 1981, n. 1, e alla L.P. 25 maggio 1982, n. 20.

Art. 18   3)

3)
Abrogati dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 19   8)

8)
Sostituisce l'art. 5 della L.P. 25 maggio 1982, n. 20.

Art. 20   3)

3)
Abrogati dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 21 (Servizio di ospedalizzazione a domicilio)  delibera sentenza

(1)   9)

(1/bis)   10)

(1/ter)   11)

(1/quater)   12)

(1/quinquies)   13)

(2)   14)

(3) Le aziende speciali unità sanitarie locali rimborsano parzialmente le spese di ostetricia sostenute per il parto a domicilio, alle condizioni e nell'ammontare stabilito annualmente dalla Giunta provinciale. 13)

massimeDelibera N. 3322 del 24.09.2001 - Rimborso delle spese di ostetricia sostenute per il parto a domicilio - Linee guida ed assegnazioni alle Aziende Sanitarie (modificata con delibera N. 4746 del 28.12.2001, delibera N. 4708 del 05.12.2005, delibera 4287 del 10.12.2007 e con delibera N. 4562 del 01.12.2008)
9)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 6 della L.P. 13 novembre 1995, n. 22, e abrogato dall'art. 16, comma 1, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 9.
10)
Il comma 1/bis è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 12 novembre 1991, n. 32, sostituito dall'art. 29, comma 1, della L.P. 14 agosto 2001, n. 9, e abrogato dall'art. 16, comma 1, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 9.
11)
Il comma 1/ter è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 12 novembre 1991, n. 32, sostituito dall'art. 29, comma 2, della L.P. 14 agosto 2001, n. 9, e abrogato dall'art. 16, comma 1, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 9.
12)
Il comma 1/quater è stato inserito dall'art. 6 della L.P. 13 novembre 1995, n. 22, e abrogato dall'art. 16, comma 1, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 9.
13)
I commi 1/quinquies e 3 sono stati inseriti dall'art. 57 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7. Il comma 1/quinquies e stato poi abrogato dall'art. 16, comma 1, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 9.
14)
Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 16, comma 1, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 9.

Art. 21/bis

(1)   15)

15)
L'art. 21/bis è stato inserito dall'art. 22 della L.P. 30 gennaio 1997, n. 1, modificato dall'art. 46 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9, e abrogato dall'art. 16, comma 1, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 9.

Art. 22 (Ricovero di malati cronici - costi e rette)  delibera sentenza

(1) Le rette per ricoveri di malati cronici sono determinate dagli organi competenti delle rispettive strutture di ricovero in base ai criteri di cui alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche. 16)

(2) Gli oneri per l'assistenza sanitaria, medica, infermieristica, riabilitativa e farmaceutica gravano direttamente sul fondo sanitario provinciale tramite le competenti aziende sanitarie locali e sono esclusi dal calcolo per la determinazione della retta di degenza. Sono parimenti a carico del fondo sanitario provinciale i costi per la direzione e il coordinamento del settore di assistenza e di cura; ciò riguarda tanto le citate funzioni esercitate da esperti con una formazione medica, infermieristica oppure riabilitativa, quanto le funzioni svolte da esperti con una formazione socio-pedagogica oppure socio-assistenziale nel settore sociale. 17)

(3) Gli oneri per la retta di degenza, determinata ai sensi del comma 1, vengono assunti a carico delle unità sanitarie locali territorialmente competenti in misura non superiore al 50% e non inferiore al 30% dei costi di degenza, esclusi gli oneri di cui al comma 2. A tal fine la Giunta provinciale determina annualmente con propria deliberazione gli importi a carico delle unità sanitarie locali, tenuto conto del rapporto numerico esistente nelle singole strutture tra il personale sanitario e quello socio-assistenziale. 18)

(4) Le modalità per la liquidazione degli oneri di cui ai precedenti commi 2 e 3, sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 6, ultimo comma, del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 agosto 1985.

(5) Per i casi di assistenza a rimborso ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51, in favore di malati cronici, la Giunta provinciale stabilisce una retta differenziata che tiene conto della distribuzione degli oneri come stabilita al precedente comma 3.

(6) La Giunta provinciale delibera la modifica degli schemi-tipo delle convenzioni con strutture private per l'assistenza ospedaliera a malati cronici, introducendo i criteri di distribuzione degli oneri di cui al precedente comma 3. Di tali criteri viene comunque tenuto conto nel caso di deliberazione di nuovi schemi-tipo. Nel caso di convenzioni in atto all'entrata in vigore della presente legge le modifiche sono introdotte in sede di rinnovo delle convenzioni medesime.

(7) La Giunta provinciale determina le caratteristiche tecnico-edificali, le dimensioni minime e massime per le strutture di ricovero di cui al comma 1 nonché gli standards di personale delle stesse. 19)

(8) La Giunta provinciale rimborsa agli enti ed istituzioni pubbliche e private, competenti per la gestione delle case di riposo e/o centri di degenza, le spese, preventivamente autorizzate dalla Giunta medesima, sostenute per l'acquisto delle apparecchiature, attrezzature, arredamenti ed altri beni mobili ad uso sanitari, necessari per l'assistenza sanitaria ai lungodegenti. Con propria deliberazione la Giunta provinciale determina le apparecchiature, le attrezzature, gli arredamenti e gli altri beni mobili ad uso sanitario, finanziabili, nonché i relativi importi massimi delle spese rimborsabili. 20)

massimeDelibera N. 247 del 28.01.2008 - Approvazione del piano provinciale dei posti letto in ambito riabilitativo
16)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 29, comma 3, della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.
17)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 18 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.
18)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 32, comma 11, della L.P. 30 aprile 1991, n. 13.
19)
Il comma 7 è stato sostituito dall'art. 24 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.
20)
Il comma 8 è stato aggiunto dall'art. 8 della L.P. 10 agosto 1995, n. 17, e successivamente integrato dall'art. 22 della L.P. 30 gennaio 1997, n. 1.

Art. 23-25.   3)

3)
Abrogati dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 25/bis (Centrale provinciale di Emergenza)  delibera sentenza

(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad affidare la gestione della Centrale provinciale di Emergenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f) e relativo allegato programma 5, all'Azienda speciale U.S.L.- Centro-sud ed a fissarne le modalità operative con apposite direttive sulla base dei principi e delle raccomandazioni dell'Unione europea. 21)

massimeDelibera N. 591 del 23.02.1998 - Linee di indirizzo concernenti la gestione, l'attività ed il personale della Centrale provinciale di Emergenza (modificate con delibera n. 41 del 17.1.2000 e delibera n. 3871 del 05.11.2001)
21)
L'art. 25/bis è stato inserito dall'art. 26, comma 1, della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.

Art. 25/ter (Trattamento economico del personale medico e infermieristico che svolge attività di emergenza sanitaria extra-ospedaliera)

(1) L'attività di emergenza sanitaria extra-ospedaliera viene assicurata dalle Aziende speciali Unità Sanitarie Locali che si avvalgono di personale medico o infermieristico, dipendente, convenzionato o legato da rapporti di altra natura con il servizio sanitario provinciale. A detto personale che opera a bordo di eliambulanze, autoambulanze o altri veicoli di soccorso, sono corrisposti, con effetto retroattivo a decorrere dall' 1.7.1997, importi diversificati a seconda che l'attività di emergenza venga svolta durante o fuori l'orario di servizio, la cui entità e modalità di erogazione sono definite dalla Giunta provinciale, sentiti il personale sanitario impiegato nell'attività di emergenza, le organizzazioni sindacali e le Aziende speciali UU.SS.LL. 22)

22)
L'art. 25/ter è stato inserito dall'art. 26, comma 2, della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.

Art. 26   3)

3)
Abrogati dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

TITOLO III
Disposizioni finanziarie e finali

Art. 27-29.   3)

3)
Abrogati dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 30 (Proroga di norme precedenti)

(1) Continuano a trovare applicazione le seguenti norme:

23)
L'art. 30 è stato sostituito dall'art. 57 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 31-34.   3)

3)
Abrogati dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

ALLEGATO n. 1 24)

24)
Omissis.