Pubblicata nel B.U. 16 agosto 1988, n. 36.
(1) Ai direttori ed agli ispettori degli Istituti per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina ed in lingua italiana, istituiti con legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, al direttore dell'Istituto ladino di cultura, istituito con legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27, nonché al direttore della biblioteca provinciale "Dr. Friedrich Tessmann", istituita con legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5, è corrisposta dagli Istituti medesimi rispettivamente dalla biblioteca provinciale menzionata, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una indennità di dirigenza nella misura spettante ai direttori d'ufficio dell'Amministrazione provinciale.
(2) In favore del direttore di cui al precedente comma trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 85 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sostituito dall'articolo 11 della legge provinciale 23 giugno 1981, n. 12.