(1) Presso l'Amministrazione provinciale è istituito un fondo di rotazione per l'erogazione di mutui ad imprese per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi di produzione o impianti nel settore dell'industria, dell'artigianato e dei servizi, nonché la costituzione di adeguate scorte di materie prime e finite.
(2) I mutui possono essere concessi ad imprese il cui personale sia costituito, per almeno il 60 per cento:
- a) da lavoratori iscritti alle liste di mobilità approvate dalla commissione provinciale per l' impiego. 2)
- b) da lavoratori licenziati per riduzione di personale, cessazione dell' attività produttiva o fallimento, da imprese operanti anche in settori diversi da quello industriale, qualora si tratti di casi di provata ed eccezionale rilevanza sociale, riferita anche alla situazione occupazionale locale, accertata dalla Giunta provinciale su proposta della commissione provinciale per l'impiego;
- c) da portatori di handicap assunti in aggiunta alla percentuale obbligatoria, nonché da persone affette da devianze sociali;
- d) da lavoratori autonomi disoccupati in seguito al fallimento della propria impresa.
(3) Nella percentuale prevista dal comma precedente non vengono considerate le persone che hanno maturato il diritto al pensionamento anticipato, i giovani di età inferiore a 25 anni, il coniuge, i parenti o affini entro il terzo grado del titolare dell'impresa o degli amministratori in caso di società, le persone assunte in conseguenza di cessione o trapasso di impresa, quelle assunte in sostituzione di dipendenti licenziati nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda, nonché quelle assunte con ricorso al contratto di formazione e lavoro.
(4) L'ammontare del mutuo può essere determinato nella sua misura massima del 75 per cento delle spese riconosciute ammissibili. Rientrano tra le spese ammissibili gli investimenti relativi agli immobili, impianti, macchinari ed attrezzature, e quelle relative all'adattamento e sistemazione dei locali destinati all'attività produttiva ed all'acquisto di materie prime e finite nel limite del 30 per cento del valore complessivo dell'impianto utilizzato. 3)