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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 41)
Modifiche all'ordinamento urbanistico provinciale

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  1. Qualora, per la tipologia dell'abuso realizzato, si debba fare riferimento al volume, l'ammontare dell'oblazione versata con riferimento alla superficie deve essere diviso per 5 e moltiplicato per 3.
  2. Qualora l'opera abusivamente realizzata comporti un aumento della cubatura rispetto alla volumetria assentita con la licenza o la concessione, si applicano le misure indicate al punto 1 per la parte eccedente quella assentita e, per la parte restante, se difforme dal progetto assentito, le misure indicate al punto 4.
  3. Le costruzioni e le opere eseguite in base a uno dei titoli di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 25 della presente legge sono equiparate a quelle eseguite senza titolo abilitativo.
  4. Gli importi complessivi delle oblazioni non possono essere, comunque, inferiori a quelli previsti nelle ipotesi di cui al punto 7, alle colonne prima, seconda e terza.
1)

Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 27 gennaio 1987, n. 6.