Pubblicata nel B.U. 25 agosto 1987, n. 38.
(1) I finanziamenti annui di cui all'articolo 1 sono commisurati alla retribuzione minima contrattuale annua spettante all'inizio dell'anno di assunzione ai lavoratori appartenenti alla terza categoria del contratto nazionale di lavoro degli addetti all'industria metalmeccanica privata nel limite massimo del 50% per ciascun lavoratore assunto. 4)
(2) Il piano di politica del lavoro determina l'entità dei finanziamenti in relazione alle varie fasce dei lavoratori e stabilisce le procedure di richiesta dei finanziamenti e le modalità di erogazione degli stessi. 4)
(3) In caso di assunzione a tempo indeterminato, con prestazione a tempo parziale, l'importo sarà proporzionato alla durata della prestazione.
(4) 5)
I commi 1 e 2 sono stati sostituiti dall'art. 6 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.
Abrogato dall'art. 7 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.