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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 21)
Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 27 gennaio 1987, n. 6.

Art. 23 (Contabilità patrimoniale)  delibera sentenza

(1) La dimostrazione della consistenza dei beni immobili e mobili della Provincia all'inizio dell'esercizio, delle variazioni verificatesi nel corso del medesimo e della consistenza alla fine di esso, è effettuata in sede di rendiconto generale della Provincia, unitamente alle altre poste attive e passive del patrimonio.

(2) I relativi dati sono comunicati all'ufficio bilancio della ragioneria della Provincia, corredati da una relazione illustrativa dei principali movimenti verificatisi dell'esercizio trascorso.

(3) La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti degli uffici provinciali che detengono registri o evidenze relative a posizioni creditorie o debitorie della Provincia, non rilevabili dalla contabilità finanziaria.

massimeDelibera N. 4897 del 19.12.2005 - Criteri per l’ammortamento dei beni della Provincia