In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 21)
Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 27 gennaio 1987, n. 6.

Art. 2 (Gli inventari in generale)

(1) I beni sono descritti in appositi inventari secondo le norme contenute nei successivi articoli.3)

(2) L'inventario generale è tenuto ed è aggiornato a cura del competente Ufficio patrimonio ed è composto dai seguenti inventari particolari:

  1. inventario dei beni demaniali;
  2. inventario dei beni immobili patrimoniali;
  3. inventario dei beni mobili patrimoniali. 3)

(3) Con regolamento di esecuzione sono stabilite le norme per la tenuta degli inventari dei beni, che deve essere compatibile con l'utilizzo del sistema meccanografico.

(4) Tutti gli acquisti ed alienazioni di beni immobili e mobili, nonché gli altri atti o provvedimenti comportanti variazioni della consistenza del demanio e del patrimonio, devono essere comunicati all'Ufficio patrimonio di cui al secondo comma per la registrazione negli inventari.

(5) Non possono essere liquidate spese relative agli acquisti di beni mobili, senza l'attestazione dell'avvenuta iscrizione del bene stesso nell'inventario.

3)
I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 2 della L.P. 8 maggio 1997, n. 7.