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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 21)
Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 27 gennaio 1987, n. 6.

Art. 18 (Permuta di beni immobili)

(1) L'amministrazione provinciale è autorizzata a permutare a trattativa privata immobili di proprietà provinciale con altri immobili, quando risulti conveniente per il perseguimento dei propri fini istituzionali. L'eventuale conguaglio sarà effettuato in denaro.15)

15)
Vedi l'art. 42 della L.P. 20 dicembre 1993, n. 27:
Art. 42

(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad acquistare dal Ministero della difesa la piena proprietà di aree demaniali e dei fabbricati eventualmente su di esse esistenti non più idonei a soddisfare le esigenze istituzionali dell'amministrazione militare, cedendo in permuta al Ministero della difesa alloggi da realizzarsi a cura e spese della Provincia su terreni del demanio militare. Per la realizzazione degli alloggi da cedere in permuta la Provincia può avvalersi anche dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata.

(2) La permuta sarà tradotta in atto definitivo dopo che gli alloggi costruiti siano stati collaudati dai tecnici dell'amministrazione militare.

(3) La Provincia cederà il cinque per cento delle aree acquistate ai sensi del comma 1 a cooperative edilizie formate da personale dipendente dal Ministero della difesa in servizio od in quiescenza avente la residenza da almeno cinque anni in provincia di Bolzano. Le relative aree sono delimitate nei piani di attuazione. Il prezzo di cessione è pari a quello stimato per la permuta.

(4) La Giunta provinciale, sentiti i comuni territorialmente interessati e la commissione urbanistica provinciale provvede alla modifica della destinazione urbanistica delle aree acquistate ai sensi del presente articolo.

(5) Per le aree eventualmente destinate ai sensi del comma 4 all'edilizia abitativa agevolata devono essere predisposti a cura della Giunta provinciale piani di attuazione ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, modificato dall'articolo 19 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47. Le aree stesse sono assegnate dalla Giunta provinciale d'intesa con il comune territorialmente interessato in proprietà a soggetti aventi diritto di cui all'articolo 26 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, sostituito dall'articolo 24 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, e successivamente modificato dall'articolo 22 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, ponendo a carico degli assegnatari un importo determinato secondo i criteri contenuti nell'articolo 32 della menzionata legge provinciale.

(6) La spesa necessaria per l'attuazione delle operazioni di cui al comma 1 viene stabilita dalla legge finanziaria annuale.


Vedi l'art. 40 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2:
Art. 40 (Urbanizzazione primaria della zona edilizia "Ex Caserma Mignone" nel comune di Bolzano)

(1) La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nella zona edilizia "Ex Caserma Mignone" nel comune di Bolzano, acquisita dall'amministrazione provinciale mediante permuta ai sensi dell'articolo 42 della legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27, viene effettuata direttamente dalla Provincia. La quota parte delle spese per la realizzazione delle menzionate opere, che è a carico dei lotti destinati all'edilizia abitativa agevolata, è finanziata con i mezzi destinati nel programma degli interventi di cui all'articolo 6 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, alla categoria di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera H), della stessa legge provinciale.

(2) Ad avvenuta realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, le opere stesse e le aree sulle quali vengono realizzate, vengono cedute mediante convenzione in proprietà al comune di Bolzano. Nella convenzione vengono disciplinati i reciproci rapporti tra l'amministrazione provinciale ed il Comune di Bolzano risultanti dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria per la zona edilizia "Ex Caserma Mignone.