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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141)2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 42 (Disposizioni transitorie)

(1) La Sezione provinciale di Bolzano della Federazione Italiana della Caccia rimane incaricata della gestione delle riserve di diritto di cui all'articolo 6 fino all'accertamento dell'Associazione cacciatori più rappresentativa nell'ambito provinciale e fino all'affidamento della gestione all'Associazione predetta e per un massimo di due anni.

(2) Con l'entrata in vigore della presente legge decade il Comitato provinciale della caccia nominato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 82 del T.U. 5 giugno 1939, n. 1016, e cessa la relativa gestione finanziaria. L'eventuale giacenza di cassa ed i residui attivi e passivi sono acquisiti al bilancio della Provincia. I beni mobili sono acquisiti al patrimonio della Provincia.

(3) Per il passaggio alla Provincia dei beni di proprietà del Comitato soppresso ai sensi del precedente comma, la Giunta provinciale nomina un liquidatore, che deve ultimare le sue funzioni entro il termine stabilito nel provvedimento di nomina e, comunque, di durata non superiore a sei mesi.