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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141)2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 41 (Disposizioni finanziarie)

(1) Per le spese di cui agli articoli 3, 28 e 34, quinto comma, sarà utilizzato lo stanziamento iscritto al cap. 71500 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1987.

(2) Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 23 sarà utilizzato lo stanziamento iscritto al cap. 71501 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1987.

(3) Per le spese di cui agli articoli 37 e 38 sarà utilizzato lo stanziamento iscritto al cap. 71215 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1987, in forza dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 21, derivante dalla legge finanziaria per l'anno medesimo.

(4) Gli oneri valutati in lire 2 milioni all'anno per compensi e rimborsi spese ai membri del Comitato di cui all'articolo 28 e delle commissioni d'esame di cui agli articoli 12 e 34, nonché dell'Osservatorio faunistico di cui all'articolo 3 faranno carico al cap. 12125 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1987, che presenta la disponibilità occorrente, ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

(5) Per gli anni successivi al 1987 gli stanziamenti di bilancio per le spese di cui al primo, secondo e terzo comma del presente articolo saranno stabiliti dalla legge finanziaria annuale a termini dell'articolo 6 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.