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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141)2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 40/ter (Sospensione della concessione di riserva privata di caccia)

(1) Qualora il titolare della concessione di una riserva privata di caccia o il rettore di una riserva privata di caccia compiano una violazione di cui all'articolo 40/bis, comma 1, la relativa concessione può essere sospesa per un periodo da un mese fino a un anno.113)

113)
L'art. 40/ter è stato inserito dall'art. 27 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.