In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141)2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 40/bis (Sospensione del permesso di caccia)

(1) In caso di esercizio di caccia con mezzi vietati oppure senza la prescritta copertura assicurativa, senza permesso di caccia o durante il periodo di divieto generale o giornaliero o in zone di divieto o di abbattimento di specie non cacciabili ovvero in caso di abbattimento non autorizzato di specie sottoposte alla pianificazione del prelievo ai sensi dell'articolo 27, l'Associazione dispone nei confronti del cacciatore, dopo la conclusione del relativo procedimento amministrativo o penale, la sospensione del permesso annuale o d'ospite per un periodo da quattro mesi fino a quattro anni, secondo la gravità dell'infrazione.

(2) Per la violazione della disciplina venatoria non contemplata nel comma 1 nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblica sicurezza e di tutela degli animali, l'Associazione, dopo la conclusione del relativo procedimento amministrativo o penale, può sospendere il permesso di caccia, anche relativamente a singole specie cacciabili, per un periodo da un mese fino a due anni.

(3) Contro i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 l'interessato può presentare ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni dalla data del loro ricevimento.112)

112)
L'art. 40/bis è stato inserito dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, e successivamente integrato dall'art. 3 della L.P. 11 agosto 1997, n. 11, e sostituito dall'art. 26 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.