(1) La Giunta provinciale può concedere contributi in conto capitale fino all'ammontare massimo del 70% della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione di opere atte a prevenire i danni causati da fauna selvatica, la cui idoneità sia accertata dai competenti Uffici provinciali.
(2) Un contributo nella stessa misura può essere concesso, su domanda, anche ad enti pubblici e privati, nonché ai gestori delle riserve di diritto e ad associazioni agrarie comunque denominate.
(3) La manutenzione di chiudende, che sono state costruite o che in futuro verranno costruite per prevenire i danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole, è da regolare in una convenzione da stipularsi fra i rappresentanti delle riserve e dei proprietari dei fondi. Qualora l'accordo non sia raggiunto entro un anno all'entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale emette, sentiti i rappresentanti dei proprietari dei fondi e sentita l'Associazione, disposizioni sulla manutenzione delle chiudende antiselvaggina vincolanti per tutti gli interessati.
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[(5) L'assessore provinciale competente in materia di caccia può autorizzare l'effettuazione in economia a carico del bilancio provinciale, anche a mezzo di funzionario delegato, di spese per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati da grandi predatori, da eseguirsi eventualmente anche nel territorio provinciale del Parco nazionale dello Stelvio. Nella determinazione dei danni recati al bestiame d'allevamento si tiene conto del valore unitario, come stabilito annualmente dall'ufficio provinciale competente in materia di zootecnia entro il 28 febbraio.]96)97)