In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141)2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 38 (Prevenzione)  delibera sentenza

(1) La Giunta provinciale può concedere contributi in conto capitale fino all'ammontare massimo del 70% della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione di opere atte a prevenire i danni causati da fauna selvatica, la cui idoneità sia accertata dai competenti Uffici provinciali.

(2) Un contributo nella stessa misura può essere concesso, su domanda, anche ad enti pubblici e privati, nonché ai gestori delle riserve di diritto e ad associazioni agrarie comunque denominate.

(3) La manutenzione di chiudende, che sono state costruite o che in futuro verranno costruite per prevenire i danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole, è da regolare in una convenzione da stipularsi fra i rappresentanti delle riserve e dei proprietari dei fondi. Qualora l'accordo non sia raggiunto entro un anno all'entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale emette, sentiti i rappresentanti dei proprietari dei fondi e sentita l'Associazione, disposizioni sulla manutenzione delle chiudende antiselvaggina vincolanti per tutti gli interessati.

(4)95)

[(5) L'assessore provinciale competente in materia di caccia può autorizzare l'effettuazione in economia a carico del bilancio provinciale, anche a mezzo di funzionario delegato, di spese per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati da grandi predatori, da eseguirsi eventualmente anche nel territorio provinciale del Parco nazionale dello Stelvio. Nella determinazione dei danni recati al bestiame d'allevamento si tiene conto del valore unitario, come stabilito annualmente dall'ufficio provinciale competente in materia di zootecnia entro il 28 febbraio.]96)97)

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 387 del 19.11.2008 - Caccia - prelievi venatori in deroga - disciplina dei giardini zoologici - competenza statale
95)
L'art. 38, comma 4, è stato abrogato dall'art. 2, comma 16, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
96)
I commi 4 e 5 sono stati modificati dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, e sostituiti dall'art. 21 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
97)
I commi 4 e 5 dell'art. 38, così come modificati dall'art. 21 della L.P. 12. ottobre 2007, n. 10, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza 19 novembre 2008, n. 387.