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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141)2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 33 (Nomina ad agente venatorio)

(1) Possono essere nominati agenti venatori solo quelle persone che:

  1. sono cittadini italiani o di uno stato membro dell'Unione europea e possiedono la licenza di scuola dell'obbligo o un titolo di studio equivalente;
  2. hanno compiuto il 18° anno di età;
  3. possiedono l'idoneità psichica e fisica per le mansioni connesse con l'esercizio della vigilanza venatoria e danno a tal fine necessario affidamento;
  4. hanno superato l'esame venatorio nonché quello per agente venatorio. 82)
82)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 19 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.