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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141)2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 32 (Poteri e doveri degli agenti di vigilanza venatoria)

(1) Gli agenti incaricati della vigilanza venatoria possono, nell'esercizio delle loro funzioni, fermare qualsiasi persona trovata in possesso di armi od arnesi atti alla caccia di fauna selvatica viva o morta o in esercizio o in attitudine di caccia, accertarne l'identità e chiedere l'esibizione della licenza, dei permessi di caccia e della polizia di assicurazione.

(2) In caso di contestazione di una delle infrazioni previste dall'articolo 4, comma 3, dall'articolo 11, comma 6, dall'articolo 14, comma 1, e dall'articolo 15, comma 1, lettere a), b), c), i), j), n), o), p) e q), tutti gli agenti di vigilanza venatoria sono autorizzati a procedere al sequestro amministrativo della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione delle armi da sparo e del cane. Il sequestro della sola fauna selvatica è autorizzato nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1/bis, e dall'articolo 15, comma 1, lettere d), e), f), h) e l), nonché in caso di abbattimento non spettante di specie eventualmente autorizzate ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 4. Gli addetti alla sorveglianza redigono apposito verbale delle operazioni eseguite rilasciandone, ove sia possibile, copia immediata al contravventore o notificando la stessa al contravventore entro 30 giorni.79)

(3) Se fra le cose sequestrate si trovi fauna selvatica viva, gli agenti provvedono a liberarla immediatamente sul posto.

(4) La fauna selvatica cacciabile sequestrata morta verrà consegnata per la vendita al gestore del comprensorio al quale è stata sottratta ed il prezzo ricavato potrà essere dallo stesso incamerato, a titolo di parziale risarcimento del danno, solo dopo che sarà stata definitivamente accertata la sussistenza dell'infrazione. La fauna selvatica non cacciabile sequestrata viene consegnata all'ufficio provinciale competente in materia di caccia, che decide sulla sua utilizzazione a seconda del caso. Qualora non venga accertata alcuna infrazione, il prezzo ricavato dalla vendita della fauna selvatica verrà rimesso all'uccisore.

(5) Qualora gli agenti di vigilanza abbiano notizia o anche solo fondato sospetto di una violazione alla presente legge, devono darne immediata notizia all'Associazione o all'ufficio provinciale competente in materia di caccia.

(6) Agli agenti venatori è vietata la caccia nell'ambito del territorio in cui esercitano le loro funzioni, a meno che non ottengano l'autorizzazione dagli organi dai quali dipendono.

(7) Gli agenti venatori svolgono le loro funzioni di norma nell'ambito della circoscrizione territoriale loro affidata.

(8) Gli agenti venatori sono autorizzati ad abbattere in ogni momento capi di fauna selvatica cacciabile affetti da malattie gravi o sospetti di malattie infettive o parassitarie, nonché capi di fauna selvatica cacciabile feriti gravemente, al fine di abbreviarne le sofferenze o di evitare la diffusione di malattie contagiose. Gli agenti venatori e, previa autorizzazione scritta dell'assessore provinciale competente in materia di caccia, anche le guardie volontarie dei gestori delle riserve private di caccia e gli organi di polizia forestale, purché muniti della licenza di porto di fucile per uso caccia, e gli organi di polizia forestale, purché muniti della licenza di porto di fucile per uso caccia, sono inoltre autorizzati ad abbattere e catturare predatori in ogni ora del giorno e della notte nel periodo stabilito nell'articolo 4.80)

(9) Ai fini della pianificazione degli abbattimenti di cui all'articolo 27, l'Associazione fornisce all'ufficio competente in materia di caccia, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti i dati necessari per la valutazione di incidenza di cui all'articolo 3, comma 1. Per ogni singola riserva di caccia di diritto tali dati di consistenza dei gallinacei devono essere confermati dal competente agente venatorio. Per le riserve private di caccia gli agenti venatori e le guardie volontarie competenti forniscono direttamente i dati necessari di cui sopra.81)

79)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 2 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4, e sostituito dall'art. 17 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
80)
Il comma 8 è stato modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.
81)
Il comma 9 è stato aggiunto dall'art. 18 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.