In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141)2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 22 (Imbalsamazione di fauna selvatica e conciatura)

(1) Coloro che esercitano un'attività di impagliatore o di conciatore, sia per professione che per passatempo, devono essere in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla Giunta provinciale.

(2) Presupposto per il conseguimento dell'autorizzazione è che il richiedente dichiari per iscritto di consentire ispezioni e controlli da parte del personale di vigilanza di cui all'articolo 31 nei locali destinati all'imbalsamazione, nonché nei locali ed alle apparecchiature di conservazione della fauna selvatica imbalsamata o da imbalsamare.

(3) Fauna selvatica morta, anche non cacciabile, pellicce e trofei presi in consegna per essere conciati o allestiti devono essere muniti del certificato d'origine previsto all'articolo 20. Per le specie consegnate al Museo di Scienze Naturali della Provincia di Bolzano o all'ufficio provinciale competente in materia di caccia, la relativa annotazione sul registro di entrata sostituisce il certificato d'origine.67)

(4) Coloro che esercitano l'attività di impagliatore o di conciatore hanno l'obbligo di tenere un registro di entrata e di uscita, vidimato dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia, nel quale deve essere annotato ogni carico e scarico di fauna selvatica o di parti della stessa. Al personale di vigilanza di cui all'articolo 31 è consentito in ogni tempo di prendere visione dei registri.

(5) Ogni impagliatore e conciatore, che prenda in consegna fauna selvatica, la cui provenienza non venga dichiarata o non possa essere documentata, deve immediatamente informare un agente venatorio o gli organi di polizia forestale e rifiutare il lavoro richiesto.2)

(6) Coloro che già esercitano un'attività di cui al primo comma hanno l'obbligo di inoltrare presso l'ufficio provinciale competente in materia di caccia, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la domanda per il rilascio dell'autorizzazione, corredata di una lista di quegli animali selvatici o parti di essi che al momento dell'inoltro della domanda si trovano nei locali di lavorazione, negli impianti frigoriferi ed in altri contenitori.

67)
Il comma 3 è stao integrato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.