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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141)2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 20 (Commercio di fauna selvatica)

(1) Il commercio di fauna selvatica morta è consentito per i soli mammiferi ed a condizione che sia accertabile la loro provenienza.

(2) I cacciatori hanno la facoltà di alienare fauna selvatica abbattuta nel rispetto della legge, qualora la provenienza della fauna selvatica sia documentata da un certificato di origine rilasciato dal gestore del competente comprensorio. Il certificato d'origine va applicato alla fauna selvatica per poterne accertare in ogni tempo la sua provenienza. L'acquirente deve conservare il certificato d'origine per almeno 6 mesi e mostrarlo agli organi di sorveglianza in caso di controlli.

(3) La Giunta provinciale può emettere prescrizioni su come deve avvenire il controllo sul commercio di fauna selvatica.

(4) La provenienza di fauna selvatica da territori fuori della provincia deve essere comprovata da fatture o da altri documenti identificativi.